SEMBRA UN INCONTRO FASULLO !!!

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  PER ESSERE CHIARI

Conclusione del procedimento volto all’adozione di “Misure regolatorie per la definizione dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e degli schemi delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni”.

 RELAZIONE di Analisi di Impatto della Regolazione

 D.Tutela del principio di efficacia ed efficienza A questo principio fanno riferimento diverse misure regolatorie che disciplinano la ripartizione dei rischi tra Impresa di navigazione ed Ente affidante, in maniera da individuare tra i due soggetti quello che più efficacemente è in grado di far fronte ai rischi dell’attività svolta in regime di OSP, prevedendo anche specifiche forme di mitigazione (Misura 9, Criteri di individuazione e allocazione dei rischi nell’affidamento in concessione). a È stato affrontato il tema della clausola sociale, che può porre una questione in termini di trade off tutela dei lavoratori ed efficienza gestionale. La misura è stata rivista, tenuto conto delle osservazioni pervenute nel corso della consultazione che hanno evidenziato profili di contrasto dei rigidi vincoli imposti dall’art. 48, comma 7, lett. e), del d.l. 50/2017 con i principi euro-unitari e nazionali della concorrenza e di libera iniziativa imprenditoriale e pertanto si è riformulata la Misura per limitare la portata delle indicazioni dell’Autorità in materia di clausola sociale ai soli principi di carattere generale, tenendo conto in particolare delle peculiarità del settore marittimo riconducibili ad un mercato del lavoro fortemente caratterizzato da contratti a tempo determinato o anche per singolo viaggio, nonché riconducibili all’organizzazione aziendale delle imprese.

Misura 14

Trasferimento del personale 1. L’EA prevede nella documentazione di gara apposita disciplina in merito alla clausola sociale tenendo conto dell’assimilabilità dei servizi oggetto di affidamento (in termini, ad esempio, di relazioni O-D incluse, volume di produzione, condizioni di esecuzione, OSP ad essi correlati) rispetto a quelli afferenti al CdS vigente. Nel caso in cui il volume dei servizi oggetto di affidamento sia inferiore rispetto a quello oggetto del CdS vigente, tale disciplina è definita tenendo conto dell’effettivo fabbisogno di personale che il nuovo servizio richiede.(ciò significa che se le linee necessarie per la continuità territoriale sono due le navi saranno quattro ,se le linee sono tre le navi saranno sei e cosi via e non è da escludere che possono essere , le linee , affidate singolarmente a diversi armatori ).

  1. Ai fini della predisposizione della clausola sociale da parte dell’EA, il GU trasmette a quest’ultimo l’elenco del proprio personale, indicando le informazioni di cui al Prospetto 2b dell’Annesso 1 (cfr. “Trasferimento del personale”). Il predetto elenco è redatto dal GU assicurando la pertinenza del personale individuato negli schemi di contabilità regolatoria di cui all’Annesso 1, Prospetto 6 (cfr. Schema 3 – “Elenco personale”), redatti secondo i criteri della Misura 4. 3. Nella clausola sociale è previsto il riassorbimento del personale da parte dell’IN affidataria sulla base del fabbisogno organizzativo richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto. 4. Sono fatte salve eventuali negoziazioni tra le parti, compatibili con il quadro normativo di riferimento, relative a opportuni processi di armonizzazione in caso di trattamenti differenziati per specifiche qualifiche/mansioni, ipotesi di quiescenza o uscite volontarie dal servizio, sottoscrizione di specifici accordi in deroga tra l’IN affidataria e le organizzazioni sindacali di categoria. 5. Ogni operatore economico partecipante alla gara accetta espressamente in sede di offerta la clausola sociale definita dall’EA nella relativa documentazione; la mancata accettazione di tale condizione è causa di esclusione dell’offerta dalla procedura di gara; la mera accettazione di obblighi di riassorbimento del personale non può divenire criterio di valutazione dell’offerta tecnica. 6. La disciplina della clausola sociale è riportata nel CdS sottoscritto con l’IN affidataria, che specifica altresì i diritti e gli obblighi relativi al personale trasferito dal GU; a tale fine, la documentazione di gara e il CdS devono: a) specificare che l’inadempimento degli obblighi previsti nella clausola sociale in corso di esecuzione del contratto rileva come causa di risoluzione del rapporto; b) prevedere apposite e congrue penali e clausole risolutive. e possono disporre di una flotta già armata, da utilizzare per lo svolgimento del servizio oggetto di gara.

 Da ricordare che la normativa ( direttiva europea 3577/92 e la legge 30/98) prevedono equipaggi extracomunitari o al massimo comunitari , per i primi cioè gli extracomunitari viene applicato il contratto nazionale – NO DOMS – firmato da chi e contento della clausola sociale prevista( in questo modo si arricchiscono di più ) filt cgil fit cisl e uiltrasporti per i secondi cioè i comunitari , le sopracitate normative prevedono l’applicazione dei contratti del paese di provenienza ( immaginate il contratto rumeno che piacere per gli armatori!!!!!! )

Un pensiero su “SEMBRA UN INCONTRO FASULLO !!!

  1. Nel settore trasporti marittimi è tutto una falsa a discapito del lavoratore marittimo, purtroppo senza regole e senza rispetto.
    Iniziamo dal servizio sanitario nazionale gestito dalla cassa marittima dove il lavoratore obbligato ogni 2 anni a fare la biennale, questa va in contrasto con la 271 e con i medici responsabili delle società. La ex Ipsema, oggi nelle mani dell’INPS, I lavoratori in malattia non vengono pagati mensilmente ma quando decidono i lor signori, i primi acconti dopo 90 giorni, i soldi se li giostrano con la collaborazione della triplice sindacale, tra loro.
    Secondo punto:, la Tirrenia con la complicità della triplice sindacale, hanno smantellato le società regionali per le isole minori. Il colpaccio forte è stato con la ex Siremar. Svenduta e rivenduta la Siremar diverse volte. Mentre la Tirrenia è giusto che si rivedono le convenzioni, si rivedono le gare d’appalto, non capisco come mai l’unica società regionale sia passato in mano a dei privati, mi riferisco alla ex Siremar. Mentre la Saremar è stata fatta fallire, la Caremar giocano a scaricare le colpe ai dipendenti e forse l’unica società regionale della Toscana la Toremar, quest’ultima forse è l’unica attiva.
    Terzo e ultimo, la Siremar società attiva è fallita per colpa dei sindacati della triplice vendendo il pacchetto azionario alla Tirrenia, vendendo a sua volta la Tirrenia ai privati. Società che vantava, oltre in soldi, una flotta numerosa tra navi e aliscafi, è stata distrutta passando nelle mani dei privati. Oggi si conoscono bene le notizie in quali mani è finita la ex Siremar.
    Signor Pili, mi piace il suo attaccamento contro il sistema Tirrenia, mi piacerebbe che ci fosse un Pili in Sicilia. Sa di questi tempi non c’è più da fidarsi delle leggi, leggi che se fossero stati applicati già la ex Siremar sarebbe paadata nelle mani del commissario dello stato.

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